STATUTO

Associazione Culturale

“PROGETTO MEMORIA”

 

Art. 1- Istituzione

Con l’Atto dell’11 Marzo 2015 è costituita – sotto l’egida della Fondazione C.D.E.C. (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) e della Comunità  ebraica di Roma –  l’Associazione culturale denominata “Progetto Memoria”.

La sede è in Via dell’Arco de’ Tolomei, 1 –  00153, Roma, C/ Il PITIGLIANI – Centro Ebraico Italiano.

Art. 2 – Finalità

“Progetto Memoria” è un’Associazione apartitica, aconfessionale e rispetta tutte le opinioni personali dei suoi Associati.

Non è ammessa alcuna forma di propaganda politica o religiosa.

L’Associazione potrà chiedere e ottenere, da enti e istituzioni sia pubbliche che private, patrocini o altre forme di patronato o sponsorizzazione.

L’Associazione si propone – anche attraverso lo studio del fascismo e del nazismo – di custodire e diffondere la storia e la memoria delle persecuzioni e degli stermini in genere, soprattutto quelli del ‘900, con particolare riguardo alle persecuzioni antiebraiche e razziali e alla Shoah, attraverso testimonianze, attività di ricerca e attività didattica, accrescendone la conoscenza e la consapevolezza, al fine di combattere fenomeni di qualsivoglia forma di antigiudaismo, antisemitismo, razzismo e negazionismo. Inoltre, è contro ogni discriminazione anche basata su genere, cittadinanza, nazionalità, etnia, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica,  condizione personale e sociale e contro la diffamazione degli ebrei e dell’ebraismo.

Per il raggiungimento di tale scopo statutario, l’Associazione potrà istituire strutture educative e formative, di qualsiasi ordine e grado, sia in Italia, che all’estero.

L’Associazione opera senza fine di lucro e non può svolgere alcuna attività commerciale, né distribuire ai soci, direttamente o indirettamente, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa e in sede di scioglimento.

Nell’ambito dello scopo statutario e nei limiti delle leggi vigenti, l’Associazione può svolgere ogni attività, anche indiretta, per il raggiungimento dei propri fini. In particolare, potrà affidare incarichi, acquisire o disporre, a qualsiasi titolo, dei beni mobili ed immobili. Potrà altresì promuovere conferenze e pubblicazioni e attribuire premi e borse di studio.

Art. 3 – Attività

L’Associazione, con la collaborazione di volontari, si occupa di:

– fornire assistenza e supporto ai testimoni negli incontri con scuole, associazioni, istituzioni;

– organizzare seminari per insegnanti e operatori;

– collaborare con scuole, enti e istituzioni nella progettazione e organizzazione di eventi, convegni di studio, realizzazione di pubblicazioni;

– promuovere la formazione di nuovi operatori;

– collaborare con gli insegnanti per l’ideazione e lo svolgimento di progetti scolastici, anche multidisciplinari;

– contribuire alla diffusione e alla divulgazione di iniziative, eventi e materiali inerenti ai temi trattati.

Art. 4 – Soci 

Possono aderire all’Associazione persone fisiche e giuridiche, enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che ne condividano gli scopi e i compiti e che accettino il presente Statuto.

L’ammissione a Socio deve essere richiesta per iscritto e si perfeziona con il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio si riserva la ratifica dell’ammissione a Socio. Contro il rifiuto della ratifica non è ammessa impugnativa alcuna. La decisione del Consiglio non deve essere motivata ed è insindacabile. Dopo la ratifica del Consiglio, il Socio viene iscritto nel Libro dei Soci.

L’adesione all’Associazione deve essere rinnovata ogni anno con il versamento della relativa quota sociale.

I Soci si distinguono in:

a) Fondatori: coloro che compaiono nell’Atto Costitutivo dell’Associazione;

b) Benemeriti e Onorari: coloro che – in base al loro indiscusso prestigio – ricevano dal Consiglio Direttivo tale titolo a cui corrisponde l’esenzione dal versamento della quota sociale.

c) Sostenitori: coloro che apportino all’Associazione un significativo contributo economico volontario stabilito dal Consiglio Direttivo.

d) Ordinari: coloro la cui istanza di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo;

Tutti i Soci possono prendere parte alle attività dell’Associazione purché in regola con il versamento della quota sociale annua, possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto, essere eletti alle cariche sociali e hanno diritto di prendere visione degli atti e dei registri sociali.

Le persone giuridiche aderenti sono rappresentate da un delegato nominato anno per anno.

Si perde la qualifica di Socio per:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato pagamento della quota sociale;

c) radiazione, se il Socio compia azioni contrarie agli scopi statutari o la sua condotta costituisca ostacolo al buon funzionamento, all’immagine e alla reputazione dell’Associazione o se, ricoprendo cariche elettive, utilizzi la propria posizione per fini utilitaristici, sia di carattere economico che per proiezione di immagine.

Il Consiglio Direttivo, accertate le circostanze, sottopone la proposta di radiazione ai Probiviri che, sentito l’interessato, decidono in merito a votazione segreta e a maggioranza assoluta.

I Soci dimissionari o decaduti devono sottoporsi nuovamente alle norme stabilite dal presente articolo, qualora intendano essere riammessi in seno all’Associazione.

La quota associativa non è trasmettibile.

L’acquisto e la perdita della qualifica di Socio non comportano alcun diritto sul patrimonio sociale.

I Soci svolgeranno la loro attività per l’Associazione in modo volontario e gratuito e senza fini di lucro, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute, documentate ed approvate dal Tesoriere e dalla Segreteria Amministrativa.

 Art. 5 – Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente;

– il Vice Presidente

– il Segretario;

– il Tesoriere;

– i Revisori dei conti;

– i Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute qualora deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Assemblea dei Soci 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata agli aventi diritto, tramite lettera o altro mezzo idoneo, con un preavviso di almeno 15 giorni e che contenga l’Ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione che avrà luogo il giorno seguente a quello della prima convocazione.

L’Assemblea è presieduta da un Socio nominato tra i presenti.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci e può essere convocata in seduta straordinaria se richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci. In tal caso l’organo proponente preciserà l’Ordine del giorno da discutere e le modalità dell’esercizio del voto.

Articolo 7 – Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea, in seduta ordinaria discute e delibera:

a) sul bilancio annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

b) sui programmi dell’Associazione;

c) sugli indirizzi dell’Associazione;

d) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

e) elegge – secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo – il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti e i Probiviri;

L’Assemblea in seduta straordinaria discute e delibera:

f) sulle modifiche dello Statuto;

g) sulla proroga della durata dell’Associazione;

h) sullo scioglimento dell’Associazione e le relative modalità.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un sintetico verbale redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato tra i presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dall’estensore e conservato, a cura del Presidente dell’Associazione, nella sede sociale. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia a proprie spese.

Articolo 8 – Votazioni dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parità, prevale comunque il voto di chi presiede.

L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parità, prevale comunque il voto di chi presiede.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Non sono ammesse deleghe.

Il voto viene sempre espresso in forma palese, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Le votazioni di competenza dell’Assemblea Ordinaria per l’elezione degli organi associativi sono in ogni caso espresse a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

 Art. 9 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Consiglieri eletti tra i Soci.

Tale numero è deliberato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 3 suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato, con lettera o altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’Ordine del giorno, il luogo, l’ora e il giorno della riunione. La convocazione è data per effettuata quando il Consiglio abbia fissato in una sua riunione la data di quella successiva e ne sia stata data con mezzi idonei

Comunicazione ai Consiglieri assenti.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un sintetico verbale redatto dal Segretario o da un componente del Consiglio stesso appositamente nominato tra i presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e conservato, a cura del Presidente, nella sede sociale. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia a sue spese.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo i presenti designano il Presidente fra loro. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere che per tre volte diserti ingiustificatamente le riunioni decade dalla carica.

La sua sostituzione avviene per cooptazione ai sensi dell’art. 16.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo di:

a) eleggere tra i suoi componenti – nel corso della sua prima riunione – il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, nominare il Tesoriere, scegliendolo fra gli iscritti all’Associazione. Agli altri componenti del Consiglio Direttivo o a singoli Soci possono essere attribuiti incarichi specifici e le eventuali deleghe;

b) predisporre e sottoporre all’Assemblea la relazione sull’attività svolta e i bilanci annuali;

c) approvare i programmi di attività dell’Associazione, rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione;

d) determinare le quote sociali annue ed i contributi dei Soci Sostenitori ;

e) accettare donazioni di denaro o di beni da parte di Soci o di terzi;

f) deliberare la convocazione delle Assemblee e stabilirne l’Ordine del giorno;

g) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

h) deliberare i limiti dei poteri di firma, ordinari e straordinari, congiunti e disgiunti del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

i) deliberare sulle domande di ammissione all’Associazione;

j) sottoporre ai Probiviri le proposte di radiazione dalla compagine sociale;

k) redigere l’eventuale Regolamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

l) stabilire l’ubicazione della sede sociale;

m) cooptare Consiglieri – ai sensi dell’art. 16 – purché non venga superato il numero di componenti deliberato dall’Assemblea;

n) nominare Presidenti Emeriti e Presidenti Onorari che fanno parte, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo;

o) avvalersi della collaborazione di personale esterno, purché sia reperita, definita e determinata anche temporalmente la relativa copertura finanziaria. Il collaboratore esterno, in base alle mansioni certe, precise e definite assegnatigli, dovrà eseguire esclusivamente le direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione;

b) ne promuove l’attività, assicurandone il funzionamento;

c) coordina l’attività dei Consiglieri;

d) convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

e) ha cura che sia data esecuzione alle relative delibere dell’Assemblea.

Il Presidente, nei limiti delle deliberazioni dell’Assemblea. è autorizzato:

f) con firma congiunta con il Vice Presidente o il Tesoriere, a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto dell’Associazione nonché ad accendere conti bancari e conti postali;

g) con firma disgiunta, ad emettere, in nome dell’Associazione assegni, effettuare versamenti e prelievi di somme ed in genere tutte le operazioni ordinarie di conto corrente, nei limiti degli eventuali affidamenti.

Il Vice Presidente sostituisce nell’esercizio delle sue attribuzioni il Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

In caso fosse assente anche il Vice Presidente, tali attribuzioni saranno assunte da un Consigliere.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario:

a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

b) provvede alla conservazione del patrimonio dell’Associazione.

Articolo 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

a) cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti;

b) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione finanziaria dello stesso. Sottopone tutto al Consiglio Direttivo, il quale lo sottopone all’Assemblea;

Il Tesoriere, nei limiti delle deliberazioni dell’Assemblea. è autorizzato:

1) con firma congiunta con il Presidente o il Vice Presidente a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto dell’Associazione, nonché ad accendere conti bancari e conti postali;

2) con firma disgiunta ad emettere, in nome dell’Associazione, assegni, ad effettuare versamenti e prelievi di somme ed in genere tutte le operazioni ordinarie di conto corrente, nei limiti degli eventuali affidamenti.

Articolo 14 – Revisori dei conti 

L’Assemblea elegge un Collegio di tre Revisori – che eleggono nel proprio ambito il loro Presidente – cui compete:

a) controllare la regolare tenuta della contabilità e verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;

b) vigilare sul mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale e sui movimenti di cassa;

c) controllare che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto della legge e del presente Statuto.

L’Assemblea può deliberare di affidare tali compiti a un Revisore Unico.

I Revisori sono responsabili verso i soci, al pari degli amministratori, per gli eventuali danni patiti dall’ente per loro incuria.

Articolo 15 – Probiviri 

L’Assemblea elegge tre Probiviri – che eleggono nel proprio ambito il loro Presidente – cui compete:

a) esaminare e dirimere le controversie sull’interpretazione e l’applicazione dello Statuto;

b) esaminare e dirimere le controversie tra Soci;

c) esaminare e deliberare sulle proposte di radiazione di Soci avanzate dal Consiglio Direttivo.

I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo, che, in caso di mancata loro elezione, ne assume a pieno titolo le funzioni e i compiti.

 Articolo 16 –Durata delle cariche sociali 

Le cariche elettive hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, i membri mancanti sono cooptati dal Consiglio stesso tra i candidati non eletti nell’ultima votazione in ordine di numero di voti conseguiti o, in mancanza, nell’ambito della compagine sociale. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri. Ove, nel corso di un mandato, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e l’Assemblea deve essere convocata senza indugio.

Articolo 17 – Mezzi finanziari. 

Le entrate dell’Associazione, che costituiscono un fondo comune, sono composte da:

a) le quote annue dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) i contributi dei Soci Sostenitori;

c) i contributi di enti e organismi pubblici e privati;

c) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;

d) sponsorizzazioni e partecipazioni anche per organizzazione di singoli eventi;

e) i proventi di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione, legato, lascito, elargizione, sponsorizzazione o partecipazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.

Salvo deliberazione dell’Assemblea, non potranno essere richiesti finanziamenti che comportino interessi passivi.

Non è ammessa la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Articolo 18 – Durata dell’Associazione 

L’Associazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

Articolo 19 – Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

I beni saranno attribuiti a un’associazione o un ente scelti dall’Assemblea ed aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

Articolo 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme di legge.